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CAPITOLO INTRODUTTIVO

  

 1. Modelli giuridici e organizzativi del teatro lirico

Il tema degli Enti Lirici è un tema complesso, perchè complesso ed eterogeneo è il quadro legislativo di riferimento, caratterizzato da una discontinua e sporadica normativa, dettata per lo più dalla necessità di far fronte ad emergenze ed urgenze del settore piuttosto che da una reale e matura coscienza dell´importanza del settore stesso nel quadro produttivo nazionale.

Gli antecedenti storico-legislativi del processo di Privatizzazione degli "Enti lirici", vedono oggetto di continue trasformazioni lo status giuridico dei Teatri d´opera italiani dettandone un modello di organizzazione finalizzato al passaggio dalla gestione privata a quella pubblica, determinato nella sua genesi da questioni di carattere economico; il "nodo che stringe il teatro lirico è quello del costo", ovvero del rapporto tra i costi ed i ricavi, caratterizzato "dall´insufficienza dei ricavi derivanti in senso più o meno immediato dall´attività produttiva, rispetto all´ammontare dei costi. (1)

Tale excursus si traduce nel modello della "società anonima senza fini di lucro" , che nasce a Milano nel 1898 e ripreso poi a Torino nel 1916, trasformato poi in "ente autonomo", come <necessaria> prosecuzione ed evoluzione del primo, esperienze in cui lo Stato è assente, limitandosi a svolgere le funzioni tradizionali di prelievo fiscale, di controllo dell´ordine pubblico, della sicurezza e della morale. Segue poi il terzo modello , quello dell´ "ente autonomo" del 1936, dove invece lo Stato è presente "con la costruzione di un rigido sistema di disciplina e di controllo, ma anche con la <riunificazione razionale> delle attribuzioni statali in un solo soggetto, il Ministero della cultura popolare". Ed infine il quarto modello dell´ "ente autonomo" disciplinato dalla "legge Corona" del 1967.


1.1 La “società anonima” 

Nella Milano del 1898 la fine dell´epoca del teatro "nobile", < in mano a privati proprietari di palco>, è segnato dal passaggio al sostegno finanziario governativo o municipale sotto la spinta della diffusione delle idee democratiche e socialiste grazie alle quali si affermano concetti come quelli di "funzione sociale del teatro", di "arte come servizio pubblico" , che consentono di sostenere che l´attività artistica debba essere sovvenzionata "dalla pubblica finanza", e , dal malcontento generale determinato dalla scarsa qualità degli spettacoli, determinata dalle anguste condizioni economiche di un settore diventato sempre più "fonte di profitto per le politiche monopolistiche dei potentati editoriali, per i traffici degli agenti teatrali, per gli intenti speculativi di impresari sempre diversi, per le manovre affaristiche di molti palchettisti". (2)

Per affrontare la crisi, viene costituita la "società anonima" per l´esercizio del Teatro alla Scala il 26 giugno del 1898 il cui presidente è Guido Visconti di Modrone, vicepresidente Arrigo Boito, direttore artistico-amministrativo Giulio Gatti Casazza, figura che sostituisce quella dell´impresario, ed alla direzione artistica è chiamato Arturo Toscanini. Per statuto, la Società <ha per iscopo di riaprire per spettacoli pubblici il Teatro alla Scala, di gestire gli spettacoli stessi con elevati obiettivi artistici, cooperando anche, d´accordo col Comune e col Corpo dei Palchettisti, alla costituzione o all´incremento di enti o di istituti connessi col Teatro, nell´intento di assicurarne il perfetto ordinamento e le sorti durature>.(3)

Secondo Iudica si viene a creare, per la prima volta nella storia del diritto italiano, e con riferimento agli enti lirici, la figura di una società di capitali senza scopo di lucro, una società commerciale non profit.(4)

Il modello milanese viene adottato a Torino il 18 ottobre del 1916 con la nascita della Società anonima Teatro Regio - Torino, il cui scopo statutario è <l´assunzione dell´impresa di spettacoli pubblici e produzioni liriche Teatro Regio di Torino>, il cui presidente è il conte Giuseppe Figarolo di Gropello Tarino, e sono previsti poi un direttore tecnico, una Assemblea generale dei soci, il Consiglio di amministrazione ed un Collegio sindacale.


1.2 L’ Ente autonomo 

Nel 1920 viene perfezionata la convenzione per la costituzione dell´Ente autonomo Teatro alla Scala, <necessaria> prosecuzione ed evoluzione della "società anonima", con cui il Comune e i proprietari dei palchi <convengono nella costituzione di un Ente autonomo a cui verrà conferita la gestione ed in seguito la proprietà del Teatro stesso [...] costituito per un periodo di nove anni nel quale l´ordinamento giuridico della proprietà del Teatro rimarrà immutato. L´Ente dovrà provvedere all´esercizio del Teatro almeno con una stagione annua con opere degne delle tradizioni del massimo Teatro milanese>.

La constatazione della esiguità ed inadeguatezza del contributo offerto dai palchettisti, proporzionalmente al valore reale e commerciale dello spettacolo offerto, per cui goderono sempre magnifici spettacoli ad un costo molto inferiore rispetto al loro valore, grazie al generoso e volontario contributo del Comune di Milano, e per di più ricavando larghi utili dalla loro proprietà cedendone l´uso a terzi, costituirono l´humus fertile per la trasformazione della "Società anonima" in "Ente autonomo".

Lo schema di costituzione dell´Ente autonomo Teatro alla Scala promosso da Emilio Caldara, che nel 1914 vince le elezioni amministrative guidando la lista socialista, prevedeva la cessione a favore dell´Ente della parte di proprietà del Comune, l´acquisto di tutti i palchi di proprietà privata dei palchettisti, in via amichevole o ricorrendo all´esproprio, e la corresponsione da parte dello stesso Comune< all´Ente di una somma corrispondente alla capitalizzazione della spesa annua sostenuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l´imposta dei fabbricati>.(5)

Ma i palchettisti respingeranno a grande maggioranza lo schema, non trovandovi garanzie sufficienti per la costituzione dell´Ente autonomo, individuando così faticosamente e con la collaborazione di una parte ragionevole di essi, la soluzione per cui i palchettisti cederanno per la durata di un esperimento di nove anni, l´uso dei palchi in cambio di un interesse, conservando il diritto di prelazione nell´affitto dei loro palchi a parità di condizioni di vendita al pubblico. All´inizio di ogni stagione o serie di spettacoli a pagamento, l´Ente stabilirà il prezzo di cessione di ogni palco in abbonamento che corrisponderà al contributo che ogni palchettista dovrà pagare per occupare il proprio palco, altrimenti il palco resterà a disposizione dell´Ente che potrà affittarlo a proprio profitto.

L´ente autonomo sarà amministrato da un Presidente ed un Consiglio di otto membri, di cui quattro eletti dal Consiglio comunale, due dal Corpo dei palchettisti e due dall´Assemblea degli oblatori. Al suo interno sarà formata una Commissione esecutiva, alla quale sarà affidato l´incarico di promuovere la costituzione dell´Ente, redigendone lo statuto e provvedendo a tutte le pratiche legali, e di < esercire il teatro avendo cura di formare un´orchestra e dei cori che abbiano poi a rimanere con carattere di stabilità di istituzione, di attuare l´esercizio del teatro a repertorio, acquistando tutti gli impianti e gli attrezzamenti occorsi per le opere in esso comprese e di raccogliere in proprietà del Teatro tutte le partiture di tali opere>.

Con regio decreto n.2143 del 29 dicembre 1921 viene eretto l´Ente autonomo del Teatro alla Scala ed approvato il relativo statuto.

Trascorsi i nove anni di esperimento, con regio decreto n.562 del 26 febbraio 1928, il Comune viene< autorizzato a chiedere l´espropriazione per causa di pubblica utilità di tutti i palchi ( esclusi i palchi reali e quello destinato al Prefetto della Provincia) e relativi camerini colla rispettiva quota di altre parti del Teatro e dell´area ad esso spettante ai palchettisti>. Non è ammessa alcuna impugnativa all´indennità di espropriazione per ogni palco e per ogni altro diritto spettante nel Teatro a singoli palchisti nè contro i decreti di espropriazione emanati dal prefetto. Il fabbricato del Teatro ed i fabbricati annessi <restano destinati in perpetuo ad uso del teatro per rappresentazioni liriche, degne della tradizione del teatro stesso e per gli altri scopi inerenti alle finalità della istituzione>.

L´esercizio del teatro e delle istituzioni annesse resterà conferito all´Ente autonomo, con le condizioni e modalità che saranno stabilite nella convenzione tra il Comune ed il detto Ente autonomo, stipulata il 18 novembre 1930, tra Marcello Visconti di Modrone, podestà di Milano, ed il senatore Borletti, commissario straordinario della Scala, alla presenza del deputato Giuseppe Bianchini in rappresentanza dello Stato, in virtù del quale l´Ente disporrà, a suo esclusivo giudizio, per lo studio e la esecuzione dei programmi artistici delle stagioni teatrali, per l´affitto dei palchi, poltrone ed altre parti del teatro, usando di tutti i proventi relativi, o degli altri eventuali, e per l´esecuzione del teatro. Il Comune di Milano, per contribuire al funzionamento e all´esercizio del teatro, assume, a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione incendi, delle imposte ed il servizio antincendio. Inoltre, assume a proprio carico il pagamento diretto alla Cassa di risparmio delle province lombarde delle annualità del mutuo contratto dall´Ente, per il rimborso dei palchettisti espropriati, comprensivo di interessi e ammortamento fino all´estinzione del mutuo. Infine, si impegna ad ottenere che l´Azienda elettrica municipale conceda alla Scala la fornitura di energia elettrica con le stesse facilitazioni a suo favore.

Nel Consiglio di amministrazione saranno in maggioranza i membri di nomina diretta del Comune, il quale si riserva la vigilanza sulla gestione, a seguito di comunicazione da parte dell´Ente dei bilanci e conti annuali.

L´Ente si impegna a modificare il proprio statuto, conformandolo alle norme della convenzione, d´accordo con il Comune, approvato con regio decreto n.436 del 30 marzo 1931, con cui il Consiglio di amministrazione sarà composto da undici membri di cui sei di nomina podestarile, per garantire la maggioranza al Comune, di cui cinque nominati dal podestà di Milano ed un rappresentante sindacale, nominato dal Ministro dalle corporazioni su designazione della Confederazione professionisti e artisti, scelto all´interno del Sindacato nazionale musicisti, ed in aggiunta consiglieri nominati rispettivamente dal Ministro dell´educazione nazionale, dall´Assemblea degli oblatori, dalla Provincia e dal Consiglio provinciale dell´economia. La scelta di articolare in tal modo la compagine delle "poltrone" in Consiglio di amministrazione, viene maturata a seguito delle critiche mosse dall´allora Ministro dell´educazione nazionale , Balbino Giuliano, e dal prefetto di Milano, Fornaciari, condivise ed accolte da Mussolini, allo schema del nuovo statuto preparato da Visconti di Modrone, per il sostanziale <abuso di potere del podestà> dettato dalla maggioranza di consiglieri di nomina comunale, che avrebbe dato ad una sola persona possibilità di aver ragione su tutto il Consiglio, rendendo pressochè inutile la composizione del Consiglio stesso.

Il presidente del Consiglio di amministrazione viene poi eletto dal Capo di governo, tra i membri di nomina del Comune, scelta operata dal podestà d´accordo con Mussolini, probabilmente per poter resistere alle pressioni locali.

Una commissione esecutiva assiste il direttore del teatro nell´amministrazione ordinaria e disimpegna tutti gli incarichi affidati dal Consiglio di amministrazione. La vigilanza sull´ente spetta al Comune di Milano, come da convenzione del 18 novembre 1930 a seguito della comunicazione dei bilanci e conti annuali dell´ente. Le fonti di entrata di cui l´ente dispone per l´esercizio annuale del teatro rimangono invariate rispetto alla convenzione stipulata, ovvero proventi d´esercizio costituiti dagli abbonamenti dei palchi e delle poltrone, contributi e altri finanziamenti del Comune, redditi degli immobili, eventuali altri proventi dell´attività artistica, proventi dell´addizionale del 2%, dei diritti erariali, contributi della provincia di Milano, del consiglio provinciale dell´economia e di ogni altro ente pubblico o privato, oblazioni, donazioni, ecc.

Ma con regio decreto n.123 del 4 gennaio 1934,verrà approvato un ulteriore nuovo statuto dell´Ente autonomo Teatro alla Scala, con cui i membri del Consiglio di amministrazione saranno ridotti da undici a otto, quattro dei quali nominati dall´Amministrazione comunale, cadendo così non solo la garanzia della maggioranza che il comune si era voluto assicurare, ma viene lesa l´autonomia stessa della Amministrazione obbligata a nominare tra essi, un rappresentante dell´Associazione fascista delle Industrie dello spettacolo ed un rappresentante della Federazione dei sindacati fascisti dello spettacolo. Confermata la presenza di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei musicisti nominato dal Ministero delle corporazioni su designazione della Federazione competente, restano il rappresentante dello Stato nominato dal Ministero dell´educazione nazionale, il rappresentante dell´Amministrazione provinciale e quello del Consiglio provinciale dell´economia corporativa. Resta confermata la nomina del Presidente, su scelta di Mussolini, fra i membri del consiglio di nomina comunale.

La necessità di dover dar luogo all´approvazione di un nuovo statuto, con le modifiche di cui sopra, in termini di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e di mutamento degli equilibri "politici" in seno ad esso, nasce dalle osservazioni del Ministero dell´educazione nazionale sulla inefficacia pratica della formazione del Consiglio e delle necessarie relazioni tra Direzione e Consiglio di amministrazione, nonchè delle critiche mosse dal prefetto di Milano, Fornaciari, sulla eterogeneità e numerosità del consiglio, composto da tecnici ed artisti personalmente interessati, <che per forza di cose è stato tratto ad esplicare attività eccedente quella cui deve limitarsi un consiglio di amministratori>[...] arrogandosi< attribuzioni e mansioni tecniche, fatalmente svolte in modo frammentario, spesso contraddittorio, spessissimo con aggravio finanziario dell´Ente>.


1.3 Il modello unico di ente autonomo del 1936 

Il carattere disorganico dell´attività dei teatri lirici e la necessità di un <coordinamento dell´attività fra i massimi di essi>, nonchè la necessità di <liberare il teatro dalla servitù del mediatorato teatrale>, portano la Corporazione dello spettacolo, <la prima e per lungo tempo l´unica corporazione>,(6) a formulare il progetto del Consorzio dell´opera lirica, per raggruppare i teatri gestiti da un concessionario, provvedendo con un proprio ufficio ai contratti con gli artisti ed alla loro destinazione nei vari teatri. Ma il progetto si scontra con l´ostilità dei concessionari, degli agenti, degli artisti e dopo due anni di lavoro la Corporazione ne decide lo scioglimento.(7)

Alla stessa maniera naufraga anche il progetto di un Comitato superiore di vigilanza sui tetri lirici del Teatro reale dell´opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino, Politeama di Firenze e Teatro Carlo Felice di Genova, da istituire presso il Ministero delle Corporazioni, al fine di operare un controllo ed esaminare la programmazione di ogni stagione e tutte le iniziative di carattere artistico ed educativo, riferendo al Ministero delle Corporazioni o agli altri ministri interessati, per provvedimenti che ritengano opportuno adottare nella sfera di loro competenza, considerato che le gestioni di alcuni teatri hanno carattere privato ed altre appartengono alle amministrazioni comunali per cui non trova applicazione la legge n.100 del 31 gennaio 1926 che <consente al Governo di emanare regolamenti di organizzazione relativamente alle sole amministrazioni pubbliche, ed escluse fra queste le amministrazioni comunali>.

Viene a maturare l´esigenza di porre un ordine nella organizzazione della vita dell´Ente e di tutto il mondo del teatro lirico in generale, caratterizzato da una articolata e contraddittoria realtà dei soggetti che operano nel settore musicale, in liberissima autonomia, secondo criteri particolari e a volte contrastanti, sia nella formulazione di programmi che dei bilanci preventivi, determinando una concorrenza fra ente ed ente,che aveva prodotto quale risultato principale il costante aumento del costo degli spettacoli, come si legge nella relazione allo schema di decreto-legge del Ministro della stampa e propaganda, Galeazzo Ciano, presentata al Consiglio dei ministri, e predisposto dall´Ispettorato per il teatro di cui Nicola Pirro ne era il capo in virtù della esperienza maturata in seno alla Federazione delle industrie dello spettacolo e poi alla Corporazione dello spettacolo.

Occorre, pertanto, <disciplinare l´organizzazione tecnica ed amministrativa degli enti,[...]prevedendo per ogni ente un unico effettivo comando, controllato amministrativamente dai podestà che,..assumerebbero la responsabilità amministrativa di controllo e di guida. La responsabilità artistica ed organizzativa deve essere invece di persone tecniche e preparate alla difficile e complessa professione di dirigenza dei grandi teatri lirici dove è difficile, se non impossibile, l´improvvisazione>. Anche se si deve <rispettare l´autonomia artistica dei singoli teatri> è ormai necessario <inquadrare la singole attività in una disciplina nazionale che renda più facile l´applicazione di direttive unitarie intese al raggiungimento degli altissimi fini per i quali tali enti sono stati creati e si tengono in vita con notevoli contributi e provvidenze varie dello Stato e degli enti pubblici>.

Con il decreto-legge n.438 del 3 febbraio 1936, i comuni e gli altri enti che provvedono alla gestione diretta di stagioni liriche della durata non inferiore ad un mese, sono obbligati a <costituire uno speciale ente> con personalità giuridica propria, senza fini di lucro, che provveda all´esercizio del teatro o dei teatri di cui è affidata la gestione, organizzando spettacoli lirici e concerti, intesa soprattutto alla educazione musicale e teatrale del popolo.

I fondi necessari sono costituiti dai proventi delle stagioni liriche, concerti e manifestazioni, abbonamenti , incassi, sovvenzioni e contributi del comune i cui bilanci prevedano erogazioni del genere ed "eventuali" contributi dello Stato, province, consigli provinciali dell´economia e di ogni altro ente di carattere pubblico o privato, nonchè redditi di immobili attribuiti al teatro e proventi e contributi di ogni genere previsto per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni o legati.

Gli enti sono retti dal presidente, il podestà del comune in cui l´ente ha la sua sede e , per Roma, il governatore, venendosi così a stabilire una unicità di indirizzo amministrativo in tutti gli enti, ma anche una stretta coesione tra gli interessi della città e l´andamento di una istituzione che arricchisce la vita artistica della città stessa. Il presidente ha funzioni di rappresentanza dell´ente di fronte a terzi ed in giudizio, di vigilanza sull´andamento generale dell´ente e in particolare sul mantenimento dell´attività del sovrintendente entro i limiti del bilancio preventivo approvato dalla commissione consultiva.

Di quest´ultima fanno parte <rappresentanti degli enti sovvenzionatori> e delle <categorie che partecipano direttamente allo spettacolo>:

Il sovrintendente è nominato dal Ministero della stampa e propaganda, sentito il governatore di Roma o il podestà del Comune interessato; anche le nomine degli altri membri della commissione consultiva debbono essere approvate dal Ministro.

Il sovrintendente provvede a tutti gli atti di amministrazione richiesti dalla gestione del teatro o dei teatri esercitati dall´ente, venendo ad essere <investito di funzioni che essendo divise tra comitati, commissioni, direttori artistici e direttori tecnici, non vengono assolte con la necessaria unicità di criterio>.

I controlli sugli enti, che hanno amministrazione e contabilità proprie, sono effettuati, a livello locale, da due revisori dei conti nominati annualmente dal prefetto. Le loro conclusioni nell´esercizio della vigilanza dovranno essere notificate, tramite il prefetto, al ministero.

Allo Stato sono attribuiti poteri disciplinatori e coordinatori ai quali gli enti, pur essendo finanziati dal denaro pubblico, erano sempre sfuggiti. I programmi delle stagioni liriche saranno approvati dal Ministero della stampa e propaganda, che potrà avvalersi del parere di una Commissione composta da:

L´accenno agli "eventuali contributi dello Stato", destano non poche preoccupazioni, poichè potrebbe facilmente determinare richieste da parte degli enti interessati , considerato che al di fuori di talune speciali concessioni, lo Stato non assegna contributi per gli spettacoli lirici.

Il decreto-legge n.438 del 3 febbraio 1936 stabilirà che gli enti avranno <personalità giuridica propria e gestione autonoma, allo scopo di affermare l´inequivocabile carattere di autonomia amministrativa che gli enti rivestiranno, in modo che le loro gestioni e la loro situazione contabile-amministrativa sia assolutamente indipendente dai comuni, dalle province e dagli altri enti che contribuiscono alla formazione dei bilanci degli enti lirici.

<[...] si è categoricamente escluso che i comuni e le province possano contrarre una qualsiasi responsabilità finanziaria all´infuori delle somme regolarmente erogate dagli enti lirici nei loro rispettivi bilanci>, allo scopo di <impedire che gli impegni assunti da tali enti, secondo le norme vigenti sulla loro tutela, possano assumere una forma maggiore>. Ruggieri chiosa dicendo che neanche il decreto- legge n.438 del 3 febbraio 1936 scioglie il vero nodo della problematica della gestione del teatro lirico, ovvero il suo finanziamento.

Il Consiglio di Stato riconosceva nel 1932 la varietà delle forme di gestione dei maggiori teatri lirici, per cui occorrerà del tempo prima che vengano adottati gli statuti predisposti secondo lo schema ministeriale.

1.4 La legge 800 del 14 agosto 1967 

Bisognerà attendere il 1967 per vedere operare un nuovo tentativo di ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali con la legge n.800 del 14 agosto.

Confermato lo stato giuridico di ente autonomo lirico, viene introdotto quello di istituzione concertistica assimilata, applicato all´Accademia di Santa Cecilia per la gestione autonoma di concerti e all´Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Gli enti e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità di diritto pubblico, senza fini di lucro, finalizzate alla <diffusione dell´arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l´educazione musicale della collettività> e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. < I comuni, nei quali gli enti e le istituzioni concertistiche assimilate hanno sede, sono tenuti a mettere a loro disposizione i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività>.

Gli enti autonomi lirici riconosciuti dalla legge 800/67, nel titolo II, sono: il Teatro dell´Opera di Roma, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell´Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l´Arena di Verona, mentre la istituzioni concertistiche assimilate sono: l´Accademia di Santa Cecilia di Roma ed il Teatro Lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Gli organi gestionali prescritti dalla legge,< in cui si cerca d´attuare un delicato equilibrio fra gli organi interni e quelli politico-amministrativi sia locali che centrali>(8) sono:

Il sindaco del Comune in cui l´ente autonomo ha sede ne è il presidente. Ha la legale rappresentanza dell´ente o dell´istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. E´ prevista la carica di vice presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, oltre a svolgere le funzioni delegategli dallo stesso presidente.

Il sovrintendente, nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su proposta del Consiglio comunale della città sede dell´ente o istituzione, è preposto alla direzione dell´attività; predispone i bilanci preventivi e consultivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura quattro anni e può essere confermato.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro, è un < organo a larga base rappresentativa comprendente [...]rappresentanti del Comune, Provincia, dell´ente provinciale per il turismo, dell´azienda di soggiorno e turismo, degli industriali, dei lavoratori dello spettacolo e dei musicisti, nonchè il direttore del locale conservatorio di musica[...]. La maggiore rappresentanza del Comune è giustificata dalla necessità di assicurare una adeguata partecipazione del Comune stesso alla vita dell´ente>. Verranno a farne parte anche un rappresentante della Regione, ovvero un rappresentante designato dall´assemblea dei presidenti delle provincie della regione stessa, ed il direttore artistico. Si pronuncerà deliberando le direttive generali, i programmi di attività, i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi, gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, lo statuto ed il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed esegue verifiche di cassa. Nominato per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministero, i suoi quattro componenti effettivi ed i quattro supplenti sono designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro , dal prefetto fra i funzionari delle rispettive amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all´Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il direttore artistico nominato dal Consiglio di amministrazione <fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale>, < coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica [...] ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico>.

Su tutta la gestione degli enti è stabilita < una serie minuziosa di vincoli che[...] ledono sostanzialmente la predicata autonomia degli enti(9): le particolari disposizioni [...] dedicate all´esercizio finanziario, all´approvazione dei bilanci dell´attività annuale e dei bilanci di previsione e consuntivi, con l´indicazione di precisi termini entro i quali debbono essere trasmessi per l´approvazione al Ministero[...]> danno corpo al <potere di vigilanza dell´Amministrazione (statale), la quale, quindi, ha la possibilità di svolgere un effettivo controllo sulla stretta osservanza delle prescrizioni fissate dalla legge circa gli impegni di spesa, i programmi di attività, il numero complessivo di spettacoli e rappresentazioni, il repertorio e l´impiego di personale artistico>.

La responsabilità personale e solidale dei componenti il Consiglio di amministrazione per gli impegni di spesa assunti prima dell´approvazione del bilancio preventivo o che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio approvato e ciò per garantire, in ogni caso, la rispondenza della spesa all´entrata, sarà dettata dall´esigenza di assicurare <rigidi e responsabili criteri di amministrazione , tenendo presente lo sforzo non certo lieve che lo Stato annualmente sopporta per mantenere in vita questi importanti organismi>.

Ma i 12 miliardi dello Stato e gli ipotetici 2,4 miliardi da reperire in loco sono largamente inferiori all´ammontare complessivo delle spese degli enti lirici stabilito, come testimonia la stessa relazione al disegno di legge del Governo, appena sufficienti a coprire il costo delle masse. La somma non sarà aumentata e lo Stato sarà costretto a numerosi provvedimenti <tampone>, in attesa di un <organico riordinamento delle attività musicali>.


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Note:

  1. Economia della cultura: numero speciale Marcello Ruggieri 2004 “Il costo del melodramma” 
  2. Piazzoni,I.(1996)Dal Teatro dei palchettisti all’Ente autonomo: la Scala, 1897-1920, Firenze 
  3. Cortella –Colombo (1992) Il Teatro alla Scala nella gestione dei Duchi Visconte di Modrone1898-1916
  4. Iudica,( 1998) “La privatizzazione degli enti lirici” in La gestione Visconti al Teatro alla Scala 1898-1916 
  5. Economia della cultura: numero speciale Marcello Ruggieri 2004 “Il costo del melodramma” 
  6. Ruggieri, 2000 “Lo stato e le organizzazioni musicali. Tra rappresentanza e governo degli interessi (1926-1948), in <Nuova Rivista Musicale Italiana> 
  7. De Pirro, N. (1931) “ Vita nuova nel teatro lirico. Che cos’è il Consorzio italiano dell’opera lirica>, in Lo spettacolo italiano, II, vol. 7-8. 
  8. Trezzini L. (1998)“L’intervento dello Stato: dagli anni cinquanta alla legge Corona”, in Trezzini, Ruggieri, Curtolo, Oltre le quinte n.2. Idee, cultura, organizzazione delle attività musicali in Italia, Roma, Bulzoni. 
  9. Trezzini L. (1998)“L’intervento dello Stato: dagli anni cinquanta alla legge Corona”, in Trezzini, Ruggieri, Curtolo, Oltre le quinte n.2. Idee, cultura, organizzazione delle attività musicali in Italia, Roma, Bulzoni.